Dichiarazione nutrizionale obbligatoria, al via il 14.12.16. L’ABC delle norme da applicare A cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento europeo, diventa obbligatorio inserire la dichiarazione nutrizionale sulle etichette della quasi totalità degli alimenti. Facciamo chiarezza rivedendo i principali punti di applicazione del regolamento essendo questo un tema di grande interesse per i vostri clienti finali. Quali alimenti sono soggetti alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria? L’obbligo si applica solo ai prodotti alimentari ‘pre-imballati’ destinati alla vendita al consumatore finale. Per quanto riguarda la vendita di alimenti agli esercizi commerciali quali bar, esercizi pubblici, ristorazione e catering, la tabella nutrizionale non deve necessariamente essere riportata sull’etichetta, ma è sufficiente sia trasmessa al cliente nei documenti commerciali che accompagnano la spedizione. Sono esenti dall’obbligo i prodotti ‘preincartati per la vendita diretta’ – es. formaggi esposti in banco-frigo, avvolti nel cellophane con etichetta adesiva del supermercato – gli alimenti venduti sciolti ’- es. legumi esposti nel sacco per la pesatura fai-da-te – e i cibi somministrati dalle collettività. Tali alimenti sono sempre e comunque soggetti alle indicazioni obbligatorie e specifiche degli ingredienti allergenici. Una deroga generale è stata stabilita a favore di una serie di prodotti come gli alimenti non trasformati ovvero quelli che appartengano a un’unica categoria di ingredienti come per esempio le insalate in busta, gli alimenti trasformati sottoposti solo a stagionatura (es. stoccafisso), le farine, le acque minerali, le micro confezioni (quelle cioè la cui superficie più ampia sia inferiore a 25 cm²), aromi, spezie, erbe, dolcificanti, gelatine, enzimi, gomma da masticare, bottiglie di vetro (marcate in modo indelebile), integratori alimentari. E soprattutto, i prodotti realizzati da microimprese ovvero quelle con meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di fatturato venduti a ‘livello locale’. Dove è possibile recuperare i valori nutrizionali da inserire nella tabella nutrizionale? I ‘valori medi’ da dichiarare possono essere ricavati, sotto la libera e responsabile scelta dell’operatore, da tre fonti: – analisi di laboratorio condotte dal produttore. – calcolo effettuato a partire da valori medi (noti o effettivi) relativi agli ingredienti utilizzati. – calcolo sulla base di dati generalmente stabiliti e accettati (le banche dati). È importante evidenziare come il calcolo sulla base degli ingredienti possa risultare falsato dai processi di lavorazione rendendo il ricorso alle banche dati poco attendibile su alimenti soggetti a variazione di ricetta. Come compilare la tabella? La dichiarazione nutrizionale deve seguire un lessico e un ordine tassativo: – energia (kJ, kcal) – grassi – di cui acidi grassi saturi – carboidrati – di cui zuccheri – fibre (su base volontaria) – proteine – sale (inteso come sodio, di qualsiasi fonte, per 2,5). La dichiarazione va sempre riferita ai 100 grammi o millilitri di prodotto, con facoltà di aggiungere i dati per porzione, purché essa sia chiaramente espressa e si riporti altresì il numero di porzioni contenute nell’unità di vendita. Per gli arrotondamenti e le tolleranze, ci si riferisce alle linee guida della Commissione europea, riprese dal Ministero della Salute con nota 16.6.2016. Si noti bene che l’energia deve venire sempre espressa per unità (senza decimali) e il suo valore non è oggetto di tolleranze, poiché i calcoli vanno eseguiti sulla base dei nutrienti dichiarati – separatamente, per kcal e kJ – e devono risultare corretti. Per chi volesse approfondire: * LINK * |