SOLAS - Decreto Dirigenziale N. 367/2018


Nel mese di Aprile 2018 è entrato in vigore il Decreto Dirigenziale N. 367/2018, a firma del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale, scaduto il periodo transitorio, sono state approvate le linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass packed container - VGM, si veda il fac-simile di dichiarazione allegata), oltre alle condizioni per l'utilizzo del metodo 1 e 2 previste dalla Convenzione Solas. Il Decreto abroga il precedente Decreto Dirigenziale 447/2016.

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DECRETO 367/2018





CHE COSA E' E COSA PREVEDE LA NORMATIVA SOLAS


Fonte : MercatoGlobale.it


Il 1 luglio 2016 è entrata in vigore la normativa SOLAS che richiede la pesatura dei containersprima che vengano caricati sulla nave. Più precisamente, si tratta di un emendamento al capitolo VI della SOLAS (Safety of Life at Sea) relativo al trasporto di carichi.


L’emendamento è integrato dalle Guidelines predisposte dall’IMO e, a livello nazionale, dal Decreto ministeriale n. 447/2016 e dalla Circolare n. 125/2016. Come tutta la normativa SOLAS, l’emendamento persegue finalità di sicurezza della navigazione: l’esatta determinazione del peso dei containers è infatti necessaria per il corretto sviluppo di calcoli di stabilità della nave.

La normativa SOLAS, come noto, prevede che lo “shipper” della  Master B/l debba procedere alla comunicazione del VGM (Verified Gross Mass) con 2 metodi.


Metodo 1: Dopo aver imballato e sigillato un contenitore, il caricatore può pesarlo o farlo pesare da terzi.

Metodo 2: Il caricatore o una terza parte (su suo incarico) può pesare tutti i colli/carico, i materiali di rizzaggio, fardaggio e di imballaggio ed aggiungere a detti pesi la tara del contenitore.


La normativa prevede diversi periodi transitori

Gli strumenti di misurazione (“calibrated and certified equipments”) utilizzati sia per il Metodo 1 che per il Metodo 2 devono essere omologati e soddisfare le normative dello Stato nel quale sono utilizzati (nel caso del nostro Paese vedi D.D.447/2016 e punto B delle linee guida applicative).


Gli emendamenti alla Convenzione Solas non prevedono margine di errore nella pesatura, anzi: è prevista la precisione. Tuttavia, tenuto conto delle possibili variazioni di peso che alcune tipologie di merci subiscono a causa di diversi fattori, le autorità preposte nei vari stati hanno stabilito di accettare una tolleranza, in sede di controllo. Purtroppo non è stato possibile attuare un regolamento attuativo con principi univoci tra i Paesi della Comunità Europea, che hanno espresso quindi le più varie percentuali di tolleranza. Le autorità italiane hanno deciso di autorizzare il +/- 3% di tolleranza.


Mancanza/errata dichiarazione V.G.M.

La falsa dichiarazione del dato VGM, secondo la circolare esplicativa del Comando dello scorso 31 maggio, comporterebbe sanzioni a carico dello Shipper, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’Art. 483 del codice penale (falso ideologico di privato in atto pubblico). In concreto la possibilità di configurare tale reato appare però piuttosto remota.


Il vettore (compagnia marittima) può rifiutare di caricare il container, oppure può pesarlo addebitandone i costi. 


Calibrated and certifed equipment - Strumenti regolamentari

Per sapere quali pese sono in possesso dei requisiti per poter emettere un peso certificato basta seguire i criteri di legge (Italiana) 

  • che consistono in un'approvazione CE da parte di un organismo notificato
  • il fabbricante che dispone di un sistema di garanzia di qualità della produzione può ottenere la concessione di conformità metrologica, cioè il potere di autocertificare la pesa e di emettere “Dichiarazione di conformità metrologica


Per quanto riguarda gli strumenti regolamentari ammessi per svolgere una pesatura certificata, la circolare precisa che sono da considerarsi tali quelli che hanno l'omologazione rilasciata da almeno una delle seguenti normative:

  • Decreto legislativo 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii. novellato dal D.Lgvo n.83/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della Direttiva 2014/31/UE
  • Decreto legislativo 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii. novellato dal D.Lgvo n. 84/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della Direttiva 2014/32/UE
  • Regio decreto del 12 giugno 1902, n. 226 e ss.mm.ii. "Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare" applicabile esclusivamente agli strumenti omologati prima dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi di cui ai punti a) e b) ovvero non previsti dagli stessi.


La pesa inoltre deve sempre essere, per poter essere utilizzata come strumento metrico legale, sottoposta a verificazione periodica (ogni 3 anni o a ogni riparazione che comporta rimozione di sigilli) ai sensi del DM 182/2000. Si segnala che In data 5 Giugno 2017 è stata pubblicata una circolare sul sito delle capitanerie di porto (Circolare SG 133/2017 - Decreto Dirigenziale n. 447/2016 in data 5 maggio 2016  - G.U. n°110 del 12 maggio 2016 - “Approvazione delle linee guida applicative per la deter- minazione della «massa lorda verificata del contenitore” - VGM) applicativa delle Linee Guida per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore.

CIRCOLARE CAPITANERIE DI PORTO